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Attuazione della direttiva 92/57/Cee concernente le
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei
e mobili
Art.
1. Campo di applicazione.
1.
Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della
salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o
mobili quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a).
2.
Le disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di
seguito denominato decreto legislativo n. 626 del 1994, e della
vigente legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene
del lavoro si applicano al settore di cui al comma 1, fatte salve le
disposizioni specifiche contenute nel presente decreto legislativo.
3.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a)
ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze
minerali;
b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle
attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi
di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
c) ai lavori
svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera ai
sensi dell'articolo 23 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443,
anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
d) ai
lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzatura dei
prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali
prodotti dai piazzali;
e) alle attività di prospezione,
ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e
gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella
piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque
soggette ai poteri dello Stato.
e-bis) ai lavori svolti in
mare;
e-ter) alle attività svolte in studi teatrali,
cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino
riprese, purché tali attività non implichino
l’allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.
Art.
2. Definizioni.
1.
Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si
intendono per:
a)
cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato "cantiere":
qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili e di ingegneria
civile il cui elenco è riportato all'allegato I;
b)
committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene
realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua
realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente
è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa
relativo alla gestione dell’appalto;
c) responsabile dei lavori:
soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini
della progettazione o della esecuzione o del controllo
dell’esecuzione dell’opera. Nel caso di appalto di opera
pubblica, il responsabile dei lavori è il responsabile unico
del procedimento ai sensi dell’articolo 7 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modifiche;
d) lavoratore autonomo:
persona fisica la cui attività professionale concorre alla
realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;
e)
coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la
progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la
progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal
responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui
all'articolo 4;
f) coordinatore in materia di sicurezza e di
salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato
coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto, diverso dal
datore di lavoro dell’impresa esecutrice, incaricato, dal
committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei
compiti di cui all’articolo 5;
f-bis) uomini-giorno: entità
presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate
lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la
realizzazione dell’opera;
f-ter) piano operativo di sicurezza:
il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice
redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi
dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e
successive modifiche.
Art.
3. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori.
1.
Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di
progettazione dell’opera, ed in particolare al momento delle scelte
tecniche, nell’esecuzione del progetto e nell’organizzazione
delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure
generali di tutela di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n.
626 del 1994. Al fine di permettere la pianificazione dell’esecuzione
in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si
devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il
committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la
durata di tali lavori o fasi di lavoro.
2.
Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della
progettazione dell’opera, valuta i documenti di cui all’articolo
4, comma 1, lettere a) e b).
3.
Nei cantieri in cui à prevista la presenza di più
imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile
dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di
progettazione, designa il coordinatore per la progettazione in ognuno
dei seguenti casi:
a)
nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore
a 200 uomini-giorno;
b) nei cantieri i cui lavori comportano i
rischi particolari elencati nell’allegato II.
4.
Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei
lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore
per l’esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 10.
4-bis.
La disposizione di cui al comma 4 si applica anche caso in cui, dopo
l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei
lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
5.
Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 10, può svolgere le funzioni sia
di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per
l'esecuzione dei lavori.
6.
Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese
esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore
per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei
lavori; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di
cantiere.
7.
Il committente o il responsabile dei lavori può sostituire in
qualsiasi momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 10, i soggetti designati in attuazione dei commi
3 e 4.
8.
Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di
affidamento dei lavori a un’unica impresa:
(comma così
modificato dall'articolo 86, comma 10, d.lgs. n. 276 del 2003, poi
dall'articolo 20, comma 10, decreto legislativo n. 251 del 2004)
(si
veda anche l'articolo 2 del decreto-legge n. 210 del 2002,
convertito dalla legge n. 266 del 2002)
a)
verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da
affidare, anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio,
industria e artigianato;
b) chiede alle imprese esecutrici una
dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica,
nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
b-bis) chiede
un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato
può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per
quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali
stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine
del rilascio di un documento unico di regolarità
contributiva;
b-ter) trasmette all'amministrazione concedente
prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o
della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese
esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle
lettere b) e b-bis). In assenza della certificazione della regolarità
contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei
lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.
Art.
4. Obblighi del coordinatore per la progettazione.
1.
Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della
richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la
progettazione:
a)
redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo
12, comma 1;
b) predispone un fascicolo contenente le informazioni
utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui
sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di
buona tecnica e dell’allegato II al documento Ue 26/05/93. Il
fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione
ordinaria di cui all’articolo 31, lettera a), della legge 5 agosto
1978, n. 457.
2.
Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in
considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.
3.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, della sanità e dei lavori pubblici,
sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli
infortuni e per l’igiene del lavoro di cui all’articolo 393 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come
sostituito e modificato dal decreto legislativo n. 626 del 1994, in
seguito denominata “commissione prevenzione infortuni”, sono
definiti i contenuti del fascicolo di cui al comma 1, lettera b).
Art.
5. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
1.
Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione
dei lavori provvede a:
a)
verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo,
l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12 e la corretta
applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verificare
l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare
come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e
coordinamento di cui all’articolo 12, assicurandone la coerenza con
quest’ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il
fascicolo di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione
all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute,
valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare
la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese
esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di
sicurezza;
c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i
lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle
attività nonché la loro reciproca informazione;
d)
verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le
parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i
rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della
sicurezza in cantiere;
e) segnalare al committente o al
responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e
ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni
degli articoli 7, 8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui
all’articolo 12 e proporre la sospensione dei lavori,
l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal
cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il
committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun
provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornirne idonea
motivazione, il coordinatore per l’esecuzione provvede a dare
comunicazione dell’inadempienza alla Azienda unità sanitaria
locale territorialmente competente e alla Direzione provinciale del
lavoro;
f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente,
direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica
degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
1-bis.
Nei casi di cui all’articolo 3, comma 4-bis, il coordinatore per
l’esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige
il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo,
di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b).
2.
(abrogato)
3.
(abrogato)
Art.
6. Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei
lavori.
1.
Il committente è esonerato dalle responsabilità
connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico
conferito al responsabile dei lavori.
2.
La designazione del coordinatore per la progettazione e del
coordinatore per l’esecuzione, non esonera il committente o il
responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla
verifica dell’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 4,
comma 1, e 5, comma 1, lettera a).
Art.
7. Obblighi dei lavoratori autonomi.
1.
I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività
nei cantieri:
a)
utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità alle
disposizioni del titolo III del decreto legislativo n. 626 del
1994;
b) utilizzano i dispositivi di protezione individuale
conformemente a quanto previsto dal titolo IV del decreto legislativo
n. 626 del 1994;
c) si adeguano alle indicazioni fornite dal
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.
Art.
8. Misure generali di tutela.
1.
I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione
dell'opera, osservano le misure generali di tutela di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, e curano,
ciascuno per la parte di competenza, in particolare:
a)
il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di
soddisfacente salubrità;
b) la scelta dell'ubicazione di
posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali
posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
c)
le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d) la
manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il
controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di
eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute
dei lavoratori;
e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di
stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si
tratta di materie e di sostanze pericolose;
f) l'adeguamento, in
funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da
attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
g) la
cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
h) le
interazioni con le attività che avvengono sul luogo,
all'interno o in prossimità del cantiere.
Art.
9. Obblighi dei datori di lavoro.
1.
I datori di lavoro anche nel caso in cui nel cantiere operi un'unica
impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
a)
adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato
IV;
b) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi,
previo, se del caso, coordinamento con il committente o il
responsabile dei lavori;
c) curano che lo stoccaggio e
l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano
correttamente;
c-bis) redigono il piano operativo di sicurezza di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera f-ter.
2.
L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese
esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica
impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti, del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12 e la redazione
del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al
singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui
all’articolo 4, commi 1, 2 e 7, e all’articolo 7, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo n. 626 del 1994.
Art.
10. Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e
per l'esecuzione dei lavori.
1.
Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a)
diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze
agrarie o scienze forestali, nonché attestazione da parte di
datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di
attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno
un anno;
b) diploma universitario in ingegneria o architettura
nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti
comprovante l’espletamento di attività lavorative nel
settore delle costruzioni per almeno due anni;
c) diploma di
geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché
attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante
l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle
costruzioni per almeno tre anni.
2.
I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in
possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di
sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche
operanti nel settore della prevenzione e della formazione
professionale, o, in via alternativa, dall'Ispesl, dall'Inail,
dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o
collegi professionali, dalle università, dalle associazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi
paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.
3.
Il contenuto e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono
rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato V.
4.
L'attestato di cui comma 2 non è richiesto per i dipendenti in
servizio presso pubbliche amministrazioni che esplicano nell'ambito
delle stesse amministrazioni le funzioni di coordinatore.
5.
L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che,
non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in
materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in
qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico
servizio e per coloro che producano un certificato universitario
attestante il superamento di uno o più esami del corso o
diploma di laurea, equipollenti ai fini della preparazione conseguita
con il corso di cui all'allegato V o l'attestato di partecipazione ad
un corso di perfezionamento universitario con le medesime
caratteristiche di equipollenza.
6.
Le spese connesse con l'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono
a totale carico dei partecipanti.
7.
Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei
corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei
partecipanti.
Art.
11. Notifica preliminare.
1.
Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei
lavori, trasmette all'Azienda unità sanitaria locale e alla
Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la
notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato III nonché
gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a)
cantieri di cui all'articolo 3, comma 3;
b) cantieri che,
inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle
categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute
in corso d’opera;
c) cantieri in cui opera un’unica impresa la
cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento
uomini-giorno.
2.
Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso
il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza
territorialmente competente.
3.
Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in
attuazione dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 626 del 1994
hanno accesso ai dati relativi alle notifiche preliminari presso gli
organi di vigilanza.
Art.
12. Piano di sicurezza e di coordinamento.
1.
Il piano contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione
dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le
attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il
rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela
della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi
costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese
esecutrici. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione
dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o
successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi ed è
redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti
necessario, l’utilizzazione di impianti comuni quali
infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano
è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate
alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali
fasi critiche del processo di costruzione. In particolare il piano
contiene, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i
seguenti elementi:
a)
modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli
accessi e le segnalazioni;
b) protezioni o misure di sicurezza
contro i possibili rischi provenienti dall’ambiente esterno;
c)
servizi igienico-assistenziali;
d) protezioni o misure di
sicurezza connesse alla presenza nell’area del cantiere di linee
aeree e condutture sotterranee;
e) viabilità principale di
cantiere;
f) impianti di alimentazione e reti principali di
elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
g)
impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
h)
misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da
adottare negli scavi;
i) misure generali da adottare contro il
rischio di annegamento;
l) misure generali di protezione da
adottare contro il rischio di caduta dall’alto;
m) misure per
assicurare la salubrità dell’aria nei lavori in galleria;
n)
misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta
nei lavori in galleria;
o) misure generali di sicurezza da
adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le
modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di
progetto;
p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di
incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi
utilizzati in cantiere;
q) disposizioni per dare attuazione a
quanto previsto dall’articolo 14;
r) disposizioni per dare
attuazione a quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera
c);
s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle
spese prevedibili per l’attuazione dei singoli elementi del
piano;
t) misure generali di protezione da adottare contro gli
sbalzi eccessivi di temperatura.
2.
Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del
contratto di appalto.
3.
I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi
sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e
nel piano operativo di sicurezza.
4.
I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione
dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di
coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni
prima dell’inizio dei lavori.
5.
L’impresa che si aggiudica i lavori può presentare al
coordinatore per l’esecuzione proposte di integrazione al piano di
sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire
la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In
nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche
o adeguamento dei prezzi pattuiti.
6.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la
cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti
imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio
Art.
13. Obbligo di trasmissione.
1.
Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di
sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare
offerte per l’esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera
pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano
a tutti i concorrenti alla gara di appalto.
2.
Prima dell’inizio dei lavori l’impresa aggiudicataria trasmette
il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori
autonomi.
3.
Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice
trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per
l’esecuzione.
Art.
14 Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza.
1.
Prima dell’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento
di cui all’articolo 12 e delle modifiche significative apportate
allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice
consulta il rappresentante per la sicurezza e gli fornisce eventuali
chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante per la
sicurezza può formulare proposte al riguardo.
2.
(abrogato)
Art.
15. Coordinamento della consultazione e partecipazione dei
lavoratori. (abrogato)
Art.
16. Modalità di attuazione della valutazione del rumore.
1.
L'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore può
essere calcolata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di
esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e
misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla
commissione prevenzione infortuni.
2.
Sul rapporto di valutazione di cui all'articolo 40 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277, va riportata la fonte documentale
cui si è fatto riferimento.
3.
Nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni e compiti che comportano
una variazione notevole dell'esposizione quotidiana al rumore da una
giornata lavorativa all'altra può essere fatto riferimento, ai
fini dell'applicazione della vigente normativa, al valore
dell'esposizione settimanale relativa alla settimana di presumibile
maggiore esposizione nello specifico cantiere, calcolata in
conformità a quanto previsto dall'articolo 39 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
Art.
17. Modalità attuative di particolari obblighi.
1.
Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai
200 giorni lavorativi, l’adempimento di quanto previsto
dall’articolo 14 costituisce assolvimento dell’obbligo di
riunione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo n. 626 del
1994, salvo motivata richiesta del rappresentante per la sicurezza.
2.
Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai
200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria
di cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo n. 626 del 1994,
la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri
aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo
stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, può
essere sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con
l’esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono
la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.
3.
Fermo restando l'articolo 22 del decreto legislativo n. 626 del 1994,
i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di
contrattazione nazionale di categoria.
4.
I datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di
affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei
lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed
evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto
dall'articolo 4, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 626
del 1994.
Art.
18. Aggiornamento degli allegati.
1.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il Ministro della sanità, sentita eventualmente
la Commissione prevenzione infortuni, si provvede ad adeguare gli
allegati I, II, III e IV in conformità a modifiche adottate in
sede comunitaria.
Art.
19. Norme transitorie. - omissis -
Art.
20. Contravvenzioni commesse dai committenti e dai responsabili dei
lavori.
1.
Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:
a)
con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da lire tre
milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 3, commi
1, secondo periodo, 3, 4 e 4-bis; 6, comma 2;
b) con l’arresto
da due a quattro mesi o con l’ammenda da lire un milione a lire
cinque milioni per la violazione dell’articolo 3, comma 8, lettera
a);
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un
milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 11, comma
1; 13, comma 1.
Art.
21. Contravvenzioni commesse dai coordinatori.
1.
Il coordinatore per la progettazione è punito con l'arresto da
tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto
milioni per la violazione dell'articolo 4, comma 1.
2.
Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito:
a)
con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a
lire otto milioni per la violazione dell'articolo 5, comma 1, lettere
a), b) c) e) ed f) e comma 1-bis;
b) con l'arresto da due a
quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni
per la violazione dell'articolo 5, comma 1, lettera d).
Art.
22. Sanzioni relative agli obblighi dei datori di lavoro, dei
dirigenti e dei preposti.
1.
I datori di lavoro delle imprese esecutrici e, nell’ambito delle
rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che
dirigono o sovrintendono le attività delle imprese stesse,
sono tenuti all’osservanza delle pertinenti disposizioni del
presente decreto.
2.
Il datore di lavoro è punito con l’arresto da due a quattro
mesi o con l’ammenda da due a cinque milioni per la violazione
dell’articolo 14, comma 1, primo periodo.
3.
Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a)
con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da lire tre
milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 9, comma
1, lettera a); 12, comma 3;
b) con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione
degli articoli 12, comma 4; 13, commi 2 e 3.
4.
I preposti sono puniti con l’arresto sino a due mesi o con
l’ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la
violazione degli articoli 9, comma 1, lettera a); 12, comma 3.
Art.
23. Contravvenzioni commesse dai lavoratori autonomi.
1.
I lavoratori autonomi sono puniti con l'arresto fino ad un mese o con
l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione e duecentomila per
la violazione degli articoli 7, comma 1, e 12, comma 3.
Art.
23-bis. Estinzione delle contravvenzioni
1.
Alle contravvenzioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettere a) e
b); 21, commi 1 e 2; 22, commi 2, 3, lettera a), e 4; 23, comma 1, si
applicano le disposizioni del capo II del decreto legislativo 19
dicembre 1994, n. 758.
Art.
24. Oneri.
1.
Agli oneri derivanti dagli obblighi di adeguamento per le pubbliche
amministrazioni si farà fronte con le ordinarie risorse di
bilancio di ciascuna amministrazione.
Art.
25. Entrata in vigore.
1.
Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore sei mesi dopo
la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Allegato
I
ELENCO
DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE DI CUI ALL'ARTICOLO 2,
LETTERA A)
1.
I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione,
conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la
trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse,
permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo,
in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti
strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie,
idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che
comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica,
di sistemazione forestale e di sterro.
2.
Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli
scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati
utilizzati per i lavori edili o di ingegneria civile.
Allegato
II
ELENCO
DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA
SALUTE DEI LAVORATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 11, COMMA 1
1.
Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di
sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta
dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati
dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure
dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
2.
Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche
che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei
lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza
sanitaria.
3.
Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone
controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in
materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4.
Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori
nudi in tensione.
5.
Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6.
Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7.
Lavori subacquei con respiratori.
8.
Lavori in cassoni ad aria compressa.
9.
Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10.
Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
Allegato
III - CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE DI CUI ALL'ARTICOLO 11
1.
Data della comunicazione.
2. Indirizzo del cantiere.
3.
Committente (i) nome (i) e indirizzo (i).
4. Natura dell'opera.
5.
Responsabile (i) dei lavori, (nome (i) e indirizzo (i)).
6.
Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante
la progettazione dell'opera (nome (i) e indirizzo (i)).
7.
Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante
la realizzazione dell'opera (nome (i) e indirizzo (i)).
8. Data
presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
9. Durata presunta dei
lavori in cantiere.
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul
cantiere.
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi
sul cantiere.
12. Identificazione delle imprese già
selezionate.
13. Ammontare complessivo presunto dei lavori.
Allegato
IV - (Articolo 9) - Prescrizioni di sicurezza e di salute per i
cantieri
1.
I luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili devono rispondere
alle norme di cui al Titolo II del decreto legislativo n. 626 del
1994.
Prescrizioni
specifiche per i posti di lavoro nei cantieri
1.
I posti di lavoro in cui si esercita l'attività di costruzione
devono soddisfare alle disposizioni previste dalla legislazione
vigente e a quelle indicate nelle Sezioni I e II.
Sezione
I
Posti
di lavoro nei cantieri all'interno dei locali
1.
Porte di emergenza.
-
1.1.
Le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno.
1.2.
Le porte di emergenza non devono essere chiuse in modo tale da non
poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni persona che
abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.
1.3.
Le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come porte di
emergenza.
2.
Areazione.
-
2.1.
Qualora vengano impiegati impianti di condizionamento d'aria o di
ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo tale che i
lavoratori non vengano esposti a correnti d'aria moleste.
2.2.
Ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare
immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a causa
dell'inquinamento dell'aria respirata devono essere eliminati
rapidamente.
3.
Illuminazione naturale e artificiale.
-
3.1.
I luoghi di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di
sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che
consentano un'adeguata illuminazione artificiale per tutelare la
sicurezza e la salute dei lavoratori.
4.
Pavimenti, pareti e soffitti dei locali.
-
4.1.
I pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavità
o piani inclinati pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e
antisdrucciolevoli.
4.2.
Le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali
devono essere tali da poter essere pulite e intonacate per ottenere
condizioni appropriate di igiene.
4.3
Le pareti trasparenti o translucide, in particolare le pareti
interamente vetrate nei locali o nei pressi dei posti di lavoro e
delle vie di circolazione devono essere chiaramente segnalate ed
essere costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate
da detti posti di lavoro e vie di circolazione, in modo tale che i
lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti stesse, né‚
essere feriti qualora vadano in frantumi.
5.
Finestre e lucernari dei locali.
-
5.1.
Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono
poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in
maniera sicura. Quando sono aperti essi non devono essere
posizionati in modo da costituire un pericolo per i lavoratori.
5.2.
Le finestre e i lucernari devono essere progettati in maniera
congiunta con le attrezzature ovvero essere dotati di dispositivi
che ne consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che
effettuano questo lavoro nonché‚ per i lavoratori presenti.
6.
Porte e portoni.
-
6.1.
La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle
porte e dei portoni sono determinati dalla natura e dall'uso dei
locali.
6.2.
Un segnale deve essere apposto ad altezza d'uomo sulle porte
trasparenti.
6.3.
Le porte ed i portoni a vento devono essere trasparenti o essere
dotati di pannelli trasparenti.
6.4.
Quando le superfici trasparenti o translucide delle porte e dei
portoni sono costituite da materiale di sicurezza e quando c'è
da temere che i lavoratori possano essere feriti se una porta o un
portone va in frantumi, queste superfici devono essere protette
contro lo sfondamento.
7.
Vie di circolazione.
8.
Misure specifiche per le scale e i marciapiedi mobili.
-
8.1.
Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in modo sicuro.
8.2.
Essi devono essere dotati dei necessari dispositivi di sicurezza.
8.3.
Essi devono essere dotati di dispositivi di arresto di emergenza
facilmente identificabili e accessibili.
Sezione
II
Posti
di lavoro nei cantieri all'esterno dei locali
1.
Caduta di oggetti.
2.
Lavori di demolizione.
3.
Paratoie e cassoni.
-
3.1.
Paratoie e cassoni devono essere:
-
a)
ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di
resistenza sufficiente;
b)
provvisti dell'attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori
di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali.
3.2.
La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo
smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere
effettuati soltanto sotto la sorveglianza di una persona competente.
3.3.
Tutte le paratoie e i cassoni devono essere ispezionati ad
intervalli regolari da una persona competente.
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