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INTRODUZIONE
Con
la legge finanziaria 2008 è stato nuovamente prorogato il
termine per fruire della detrazione del 36% delle spese sostenute
per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.
È
stata prorogata anche l'applicazione dell'Iva al 10%, per le
prestazioni di servizi relative
agli interventi di recupero edilizio di manutenzione ordinaria e
straordinaria realizzati sugli immobili a prevalente destinazione
abitativa privata.
LIMITI
E CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELL'AGEVOLAZIONE:
• il
tetto massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione del 36% è
di 48.000 euro;
• la
detrazione del 36% deve essere equamente spalmata su 10 anni;
comunque per le opere eseguite da anziani,
tale detrazione potrà essere recuperata in cinque e tre quote
annuali uguali per i soggetti di età non inferiore
rispettivamente a 75 ed 80 anni;
• se
le opere consistono nella prosecuzione di interventi relativi alla
stessa unità immobiliare
iniziati dopo il primo gennaio 2002, per il calcolo del tetto massimo
delle 48.000 euro sarà necessario contare le spese già
sostenute;
• la
ditta che eseguirà i lavori (dal 4 luglio 2006) dovrà
necessariamente distinguere in fattura il costo
della manodopera applicata.
•
Sul
sito web dell'Agenzia delle Entrate è disponibile, il
modello,
con le relative istruzioni, per la comunicazione di inizio lavori che
devono compilare tutti i contribuenti che vogliono usufruire
dell'agevolazione per opere di recupero del patrimonio edilizio su
immobili residenziali. La comunicazione, datata e sottoscritta, dovrà
essere inviata in busta chiusa per raccomandata senza avviso di
ricevuta prima dell'inizio dei lavori al Centro Operativo
dell'agenzia delle Entrate di Pescara
LE
AGEVOLAZIONI IRPEF PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
I
contribuenti hanno la possibilità di detrarre dall'imposta sul
reddito delle persone fisiche (Irpef) le
spese sostenute per la ristrutturazione di case di abitazione e parti
comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.
CHI
PUÒ FRUIRE DELLA DETRAZIONE
Trattandosi
di una detrazione dall’Irpef potranno detrarre le spese di
ristrutturazione
tutti coloro che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle
persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato.
PER
QUALI LAVORI SPETTANO LE AGEVOLAZIONI
I
lavori per i quali spettano le agevolazioni fiscali sono quelli
elencati nell’articolo 3 del DPR
380/01; in particolare, la detrazione Irpef riguarda le spese
sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria,
le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di
ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli
immobili condominiali.
Gli
interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione
solo se riguardano le
parti comuni di edifici residenziali.
Oltre
alle spese necessarie per esecuzione dei lavori, sarà
possibile usufruire della detrazione per:
-le
spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali
connesse;
-le
spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di
intervento;
-le
spese per la messa in regola degli edifici ai sensi della legge 46/90
(impianti elettrici) e delle norme
UNICIG per gli impianti a metano (legge 1083/71);
-le
spese per l’acquisto dei materiali;
-il
compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori
alle leggi vigenti;
-le
spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
-l’imposta
sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le
concessioni, le autorizzazioni e
le denunzie di inizio lavori;
-gli
oneri di urbanizzazione;
-gli
altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli
interventi nonché agli adempimenti stabiliti
dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n.
41 del 18 febbraio 1998).
ADEMPIMENTI
NECESSARI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE:
1-
COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI PESCARA
Prima
dell’inizio dei lavori è obbligatorio spedire con
raccomandata la comunicazione di inizio lavori
compliando l' apposito modello disponibile sia nelle sedi locali
dell'Agenzia, sia nel sito web.
A
tale modello dovranno essere allegati:
-la
copia del permesso di costruire, della dia, o della comunicazione, se
previste dalla
legislazione urbanistica ed edilizia;
-i
dati catastali (o, in mancanza, la fotocopia della domanda di
accatastamento);
-la
fotocopia delle ricevute di pagamento dell’ICI a partire dal 1997,
se dovuta; se il contribuente
che chiede di fruire della detrazione è un soggetto diverso da
quello tenuto al pagamento dell’Ici (ad esempio, l’inquilino),
non è necessario trasmettere le copie delle ricevute. Anche
per i lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali non va allegata
la ricevuta di pagamento dell’Ici;
-la
fotocopia della tabella millesimale e della delibera
assembleare di ripartizione delle spese se
i lavori riguardano parti comuni di edifici residenziali. Se
successivamente l’ammontare delle opere realizzate supera quello
inizialmente preventivato, sarà necessario trasmettere la
tabella di ripartizione delle spese aggiornata allo stesso ufficio
che ha ricevuto la comunicazione originaria;
-la
dichiarazione del proprietario di nulla osta all’esecuzione delle
opere, se i lavori vengano
eseguiti dall'inquilino o dal comodatario.
Al
posto di tutta la documentazione sopra riportata, i contribuenti
possono presentare un’autocertificazione, ai sensi del D.P.R.
445/2000,
Per
gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già
realizzati, il modello di comunicazione potrà essere
inviato anche dopo la data di inizio lavori, ma comunuque sempre
entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi
relativa all’anno d’imposta nel quale s’intende fruire della
detrazione.
2- COMUNICAZIONE
ALLA ASL COMPETENTE PER TERRITORIO
Contemporaneamente
alla comunicazione al Centro Operativo di Pescara
dovrà essere inviata alla A.S.L. competente per territorio una
raccomandata con le seguenti informazioni:
-generalità
del committente dei lavori e ubicazione dell'immobile in cui verranno
realizzate le opere;
-natura
dell’intervento da eseguire;
-dati
identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con chiara
assunzione di responsabilità sul rispetto
degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione;
-data
di inizio dell’intervento di ristrutturazione.
La
comunicazione deve essere fatta ogni qual volta è previsto
l'obbligo della
notifica preliminare alla ASL, di cui al D.Lgs 494/96.
3- PAGAMENTO
CON BONIFICO BANCARIO O POSTALE
Per
godere dell'agevolazione è richiesto che le spese detraibili
vengano liquidate tramite bonifico bancario
o postale da cui risulti ben chiara la causale del versamento, il
codice fiscale del soggetto che paga, e il codice fiscale o numero di
partita Iva del beneficiario.
Se
vi sono più contribuenti che intendono deneficiare
del'agevolazione, il bonifico dovrà contenere
il numero di codice fiscale di tutti.
Per
gli lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali, oltre al codice
fiscale del condominio sarà obbligatorio
riportare quello dell’amministratore o di altro condomino che
provvede al pagamento.
4- ALTRI
ADEMPIMENTI RICHIESTI
Al
termine dei lavori di costo complessivo superiore a 51.645,68 euro, i
contribuenti deovranno trasmettere
la dichiarazione di fine lavori sottoscritta da un professionista
abilitato ed iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e
geometri oppure da altro tecnico abilitato all'esecuzione dei lavori.
La dichiarazione deve essere trasmessa al Centro Operativo di Pescara
entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
relativa all'anno d'imposta in cui sono eseguiti i lavori.
I
contribuenti interessati dovranno conservare le fatture o le ricevute
fiscali relative alle spese per la
realizzazione dei lavori di ristrutturazione e la ricevuta del
bonifico.
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