|
|
HOME News Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico
|
Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico |
|
|
|
giovedì 17 gennaio 2008 |
|
INTRODUZIONE
La legge finanziaria del 2007 (L. 296/06) ha previsto
innovative agevolazioni fiscali a favore di tutti i contribuenti che
migliorano le prestazioni egergetiche del proprio immobile.
Tali
agevolazioni consistono in una detrazione dalle Imposte Dirette
(Irpef – imposta sul reddito delle Persone Fisiche; ed Ires –
imposta sul Reddito delle Società) del 55% delle spese
sostenute dal contribuente, da ripartire in tre rate annuali di pari
importo, entro un tetto massimo di detrazioni variabile a seconda del
tipo di intervento eseguito.
QUALI
OPERE RIENTRANO NELL'AGEVOLAZIONE
Le agevolazioni saranno
concesse a interventi che migliorino l'efficienza energetica degli
edifici esistenti.
Riguardano,
in particolare, le spese sostenute per:
- la riduzione del
fabbisogno energetico (per il riscaldamento, il raffreddamento, la
ventilazione, l’illuminazione);
- il miglioramento termico
dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni,
pavimenti);
- l’installazione di pannelli solari;
- la
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
TIPO
DI INTERVENTO E MASSIMA DETRAZIONE
-
riqualificazione energetica di edifici esistenti: 100.000 euro (il
55% di 181.818,18 euro)
- involucro edifici (pareti, finestre,
compresi gli infissi, su edifici esistenti): 60.000 euro (il 55% di
109.090,90 euro)
- installazione di pannelli solari: 60.000 euro
(il 55% di 109.090,90 euro)
- sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale (caldaie): 30.000 euro (il 55% di 54.545,45
euro)
Comunque, come tutte le detrazioni d’imposta,
l’agevolazione è consentita entro il limite che trova
capienza nell’imposta derivante dalla dichiarazione dei redditi.
Ciò vuol semplicemente dire che la somma eccedente non potrà
essere chiesta a rimborso.
Si potrà fruire della
detrazione soltanto per interventi su edifici (o su parti di edifici)
residenziali esistenti, di qualsiasi categoria catastale,
anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività
d’impresa o professionale). La prova dell’esistenza dell’edificio
potrà essere fornita o dall'accatastamento, oppure dalla
richiesta di accatastamento, oppure dal pagamento dell’Imposta
Comunale sugli Immobili, se dovuta.
Non sarà quindi
possibile richiedere le agevolazioni sulle spese sostenute su un
immobile in corso di costruzione. Tale esclusione degli edifici di
nuova costruzione, infatti, è giustificata dall'esistenza di
una specifica normativa, adottata a livello comunitario, che
assoggetta a prescrizioni minime tutti i nuovi edifici, in funzione
delle locali condizioni climatiche e della tipologia.
CUMULABILITÀ
CON ALTRE AGEVOLAZIONI IN CORSO
La detrazione d’imposta
del 55% non potrà essere cumulata con altre agevolazioni
fiscali vigenti per gli stessi interventi, come ad esempio la
detrazione del 36% per il recupero del patrimonio edilizio.
Nel
caso in cui i lavori di ristrutturazione che si intende realizzare
rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio
energetico, che in quelle per le ristrutturazioni edilizie, il
contribuente dovrà scegliere se fruire dell’una o dell’altra
agevolazione fiscale, rispettando conseguentemente gli adempimenti
specifici previsti in relazione a ciascuna di esse.
Il beneficio
fiscale è comunque compatibile con tutte quelle agevolazioni
non fiscali (contributi, finanziamenti, ecc.) previste in materia di
risparmio energetico.
ALIQUOTA IVA
Le
opere di riqualificazione energetica degli edifici, che danno diritto
alla detrazione del 55% non sono soggette a particolari disposizioni
in merito all'IVA applicabile. Le cessioni di beni e le prestazioni
di servizi per le opere di riqualificazione energetica degli edifici
saranno comunque assoggettate all’IVA con le stesse aliquote
previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare. A
tal proposito si fa presente che le prestazioni di servizi
consistenti nella realizzazione degli interventi di manutenzione,
ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, sono
assoggettate all’aliquota IVA del 10%, a condizione che in fattura
sia indicato il costo della manodopera utilizzata per la esecuzione
dei lavori.
RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA E FINANZIARIA 2008
La
Legge Finanziaria 2008 ha prorogato le agevolazioni fino a tutto il
2010 e ha introdotto alcune novità:
1)
i Comuni possono prevedere un'aliquota ICI ridotta ed inferiore al 4
per mille, per tutti i contribuenti che installano impianti
energetici da fonte rinnovabile;
2) è stata modificata la
tabella delle trasmittanze per le strutture opache orizzontali;
3)
sarà possibile ripartire le detrazioni fiscali da tre a dieci
anni, in
quote annuali uguali, a scelta del
contribuente;
4) non sarà più necessario produrre
l'attestato di qualificazione o certificazione energetica per
l'installazione di finestre comprensive di infissi e di pannelli
solari termici;
5) sono previste alcune agevolazioni per il
gasolio e il gpl utilizzati in zone di montagna, nonchè per
gli impianti di riscaldamento alimentati a biomassa o energia
geotermica;
6) la detrazione del 55% si applicherà anche
alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe
di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa
entalpia;
7) l'Ottenimento del permesso di costruire da parte dei
Comuni a partire dal 2009 sarà subordinato all'installazione
di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, alla certificazione energetica dell'edificio e ad opere
realizzate per favorire il risparmio idrico.
8) Dal 2010 sarà
vietata la vendita di elettrodomestici appartenenti alle classi
energetiche inferiori alla A e di motori elettrici appartenenti alla
classe 3. Dal 2011 sarà vietata la vendita delle lampadine a
incandescenza e degli elettrodomestici privi di interruttore
dell'alimentazione dalla rete elettrica.
|
|
Ultimo aggiornamento ( mercoledì 20 febbraio 2008 )
|
© 2008 www.architettotelematico.com
Joomla! un software libero rilasciato sotto licenza GNU/GPL.
|
 |
|
|