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Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico PDF Stampa
giovedì 17 gennaio 2008

INTRODUZIONE

Image La legge finanziaria del 2007 (L. 296/06) ha previsto innovative agevolazioni fiscali a favore di tutti i contribuenti che migliorano le prestazioni egergetiche del proprio immobile.
Tali agevolazioni consistono in una detrazione dalle Imposte Dirette (Irpef – imposta sul reddito delle Persone Fisiche; ed Ires – imposta sul Reddito delle Società) del 55% delle spese sostenute dal contribuente, da ripartire in tre rate annuali di pari importo, entro un tetto massimo di detrazioni variabile a seconda del tipo di intervento eseguito.

QUALI OPERE RIENTRANO NELL'AGEVOLAZIONE

Le agevolazioni saranno concesse a interventi che migliorino l'efficienza energetica degli edifici esistenti.
Riguardano, in particolare, le spese sostenute per:
- la riduzione del fabbisogno energetico (per il riscaldamento, il raffreddamento, la ventilazione, l’illuminazione);
- il miglioramento termico dell’edificio (finestre, co
m
prensive di infissi, coibentazioni, pavimenti);
- l’installazione di pannelli solari;
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

TIPO DI INTERVENTO E MASSIMA DETRAZIONE

- riqualificazione energetica di edifici esistenti: 100.000 euro (il 55% di 181.818,18 euro)
- involucro edifici (pareti, finestre, compresi gli infissi, su edifici esistenti): 60.000 euro (il 55% di 109.090,90 euro)
- installazione di pannelli solari: 60.000 euro (il 55% di 109.090,90 euro)
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (caldaie): 30.000 euro (il 55% di 54.545,45 euro)

Comunque, come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è consentita entro il limite che trova capienza nell’imposta derivante dalla dichiarazione dei redditi. Ciò vuol semplicemente dire che la somma eccedente non potrà essere chiesta a rimborso.

Si potrà fruire della detrazione soltanto per interventi su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale). La prova dell’esistenza dell’edificio potrà essere fornita o dall'accatastamento, oppure dalla richiesta di accatastamento, oppure dal pagamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili, se dovuta.

Non sarà quindi possibile richiedere le agevolazioni sulle spese sostenute su un immobile in corso di costruzione. Tale esclusione degli edifici di nuova costruzione, infatti, è giustificata dall'esistenza di una specifica normativa, adottata a livello comunitario, che assoggetta a prescrizioni minime tutti i nuovi edifici, in funzione delle locali condizioni climatiche e della tipologia.


CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI IN CORSO

La detrazione d’imposta del 55% non potrà essere cumulata con altre agevolazioni fiscali vigenti per gli stessi interventi, come ad esempio la detrazione del 36% per il recupero del patrimonio edilizio.
Nel caso in cui i lavori di ristrutturazione che si intende realizzare rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico, che in quelle per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente dovrà scegliere se fruire dell’una o dell’altra agevolazione fiscale, rispettando conseguentemente gli adempimenti specifici previsti in relazione a ciascuna di esse.
Il beneficio fiscale è comunque compatibile con tutte quelle agevolazioni non fiscali (contributi, finanziamenti, ecc.) previste in materia di risparmio energetico.


ALIQUOTA IVA


Le opere di riqualificazione energetica degli edifici, che danno diritto alla detrazione del 55% non sono soggette a particolari disposizioni in merito all'IVA applicabile. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le opere di riqualificazione energetica degli edifici saranno comunque assoggettate all’IVA con le stesse aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare. A tal proposito si fa presente che le prestazioni di servizi consistenti nella realizzazione degli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, sono assoggettate all’aliquota IVA del 10%, a condizione che in fattura sia indicato il costo della manodopera utilizzata per la esecuzione dei lavori.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FINANZIARIA 2008

La Legge Finanziaria 2008 ha prorogato le agevolazioni fino a tutto il 2010 e ha introdotto alcune novità:
1) i Comuni possono prevedere un'aliquota ICI ridotta ed inferiore al 4 per mille, per tutti i contribuenti che installano impianti energetici da fonte rinnovabile;
2) è stata modificata la tabella delle trasmittanze per le strutture opache orizzontali;
3) sarà possibile ripartire le detrazioni fiscali da tre a dieci anni, in quote annuali uguali, a scelta del contribuente;
4) non sarà più necessario produrre l'attestato di qualificazione o certificazione energetica per l'installazione di finestre comprensive di infissi e di pannelli solari termici;
5) sono previste alcune agevolazioni per il gasolio e il gpl utilizzati in zone di montagna, nonchè per gli impianti di riscaldamento alimentati a biomassa o energia geotermica;
6) la detrazione del 55% si applicherà anche alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia;
7) l'Ottenimento del permesso di costruire da parte dei Comuni a partire dal 2009 sarà subordinato all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, alla certificazione energetica dell'edificio e ad opere realizzate per favorire il risparmio idrico.
8) Dal 2010 sarà vietata la vendita di elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche inferiori alla A e di motori elettrici appartenenti alla classe 3. Dal 2011 sarà vietata la vendita delle lampadine a incandescenza e degli elettrodomestici privi di interruttore dell'alimentazione dalla rete elettrica.

 





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Ultimo aggiornamento ( mercoledì 20 febbraio 2008 )
 
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