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Decreto ministeriale Sanità 5 luglio 1975
Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896,
relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari
principali dei locali di abitazione (G.u. n. 190 del 18 luglio 1975)
ARTICOLO 1
L'altezza
minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m
2,70 riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i
bagni, i gabinetti ed i ripostigli.
Nei
comuni montani al di sopra dei m 1000 sul livello del mare può essere
consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della
locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali
abitabili a m 2,55.
Le
altezze minime previste nel primo e secondo comma possono essere
derogate entro i limiti già esistenti e documentati per i locali di
abitazione di edifici situati in ambito di comunità montane sottoposti
ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle
caratteristiche igienico sanitarie quando l'edificio presenti
caratteristiche tipologiche specifiche del luogo meritevoli di
conservazione ed a condizione che la richiesta di deroga sia
accompagnata da un progetto di ristrutturazione con soluzioni
alternative atte a garantire, comunque, in relazione al numero degli
occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio,
ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani
abitabili ovvero la possibilità di una adeguata ventilazione naturale
favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri
d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale
ausiliaria. (comma aggiunto dall'articolo 1 del d.m. Sanità 9 giugno
1999, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 26 giugno 1999).
ARTICOLO 2
Per
ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non
inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei
successivi. Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di
mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone. Ogni alloggio
deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14. Le
stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di
finestra apribile.
ARTICOLO 3
Ferma
restando l'altezza minima interna di m 2,70, salvo che per i comuni
situati al di sopra dei m. 1000 sul livello del mare per i quali
valgono le misure ridotte già indicate all'art. 1, l'alloggio
monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima,
comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, e non inferiore a mq
38, se per due persone.
ARTICOLO 4
Gli alloggi debbono essere dotati di impianti di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo richiedano.
La
temperatura di progetto dell'aria interna deve essere compresa tra i 18
°C ed i 20 °C; deve essere, in effetti, rispondente a tali valori e
deve essere uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi
i ripostigli. Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi,
le superfici interne delle parti opache delle pareti non debbono
presentare tracce di condensazione permanente.
ARTICOLO 5
Tutti
i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici,
disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire di
illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso.
Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere
proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna
medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile
non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.
Per
gli edifici compresi nell'edilizia pubblica residenziale occorre
assicurare, sulla base di quanto sopra disposto e dei risultati e
sperimentazioni razionali, l'adozione di dimensioni unificate di
finestre e, quindi, dei relativi infissi.
ARTICOLO 6
Quando
le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni
che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà
ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria
opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti. E’ comunque
da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed
esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che
si diffondano. Il "posto di cottura", eventualmente annesso al
locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve
essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui
fornelli.
ARTICOLO 7
La
stanza da bagno deve essere fornita di apertura all'esterno per il
ricambio dell'aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica. Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera. Per
ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei
seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia,
lavabo.
ARTICOLO 8
I
materiali utilizzati per le costruzioni di alloggi e la loro messa in
opera debbono garantire un'adeguata protezione acustica agli ambienti
per quanto concerne i rumori da calpestio, rumori da traffico, rumori
da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o
suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi
destinati a servizi comuni. All'uopo,
per una completa osservanza di quanto sopra disposto occorre far
riferimento ai lavori ed agli standards consigliati dal Ministero dei
lavori pubblici o da altri qualificati organi pubblici.
ARTICOLO 9
Tutta
la parte delle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 incompatibile o,
comunque, in contrasto con le presenti disposizioni deve ritenersi
abrogata.
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